Credito d'imposta beni strumentali

”Credito d'imposta Beni strumentali”

La legge di Bilancio 2022, (art. 1, comma 44, legge n. 234/2021), in linea di continuità con il precedente intervento, consente di usufruire di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. L’agevolazione è applicata a tutte le imprese (anche agli esercenti arti e professioni) purché attive e non soggette a fallimento o altra procedura concorsuale in regola con il versamento dei contributi (durc) e le normative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

BENI NON 4.0

Se gli investimenti hanno per oggetto beni non 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura percentuale al costo determinato ai fini delle imposte sul reddito e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. La misura è del 10% se entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, altrimenti è del 6%. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (art. 1, comma 1059). Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

BENI 4.0 TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

Per i Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, la percentuale del credito d’imposta sale al 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, mentre per i Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati la percentuale è del 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Per accedere a tale agevolazione, occorre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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